Riportiamo la sintesi delle sentenze dei giudici del Consiglio di Stato esposte in occasione dell’uscita del circolo Perla Blu domenica 23 novembre 2008
Recentemente il Consiglio di Stato si è pronunciato sui ricorsi promossi nel 2005 dall’allora amministrazione comunale con l’aiuto e l’intervento del Comitato contro il cogeneratore e di Legambiente.
Con la prima sentenza n. 5619/2008 del 11.11.2008 i giudici del Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso del Comune di Cologna Veneta, riformando la sentenza del TAR Veneto e decidendo che:
1) Ecoidea non poteva richiedere le autorizzazioni con le procedure semplificate (cioè con una semplice comunicazione di inizio attività) perché l’impianto di incenerimento di c.d.r. non era e non è inserito nella programmazione regionale e non è contemplato da nessun accordo ministeriale. Infatti, sempre secondo i giudici, il piano regionale oggi in vigore, dove è inserita solamente la prima linea dell’impianto Ecoidea, è relativo alla gestione di rifiuti urbani mentre il c.d.r. è un rifiuto speciale. I giudici osservano, inoltre, che comunque il piano regionale è stato approvato solo successivamente all’ottenimento delle autorizzazioni all’esercizio dell’impianto cosicché queste ultime (ottenute con le procedure semplificate) sono illegittime. È da notare che il Consiglio di Stato si è pronunciato richiamando sue precedenti sentenze, in particolare la sentenza n. 5411del 15.10.2001;
2) L’impianto Ecoidea è privo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), necessaria, secondo i giudici, anche perché al momento della messa in esercizio Ecoidea ha reso noto all’amministrazione provinciale che i rifiuti che sarebbero stati utilizzati erano di ben altra natura (39,5% di plastica!) rispetto a quelli dichiarati dalla stessa Ecoidea e previsti nel permesso comunale di costruire del 2000 (n. 55/2000: solo carta, cartone, pallets in legno);
3) L’Ecoidea è condannata a pagare le spese di giudizio al Comune di Cologna Veneta
Con la seconda sentenza n. 5662/2008 del 12/11/2008 il Consiglio di Stato ribadisce che il parere rilasciato dall’ex Sindaco di allora Antonio Poli è già stato dichiarato definitivamente falso dalla Cassazione con la sentenza n. 3564/2008, cosicché anche il decreto ministeriale n. 122/2000 che autorizzava la seconda linea è viziato.
Tuttavia, i giudici hanno rigettato il ricorso in quanto quel decreto ministeriale doveva essere impugnato nel 2000 entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge (quando il Comune era commissariato e ancora nessun giudice si era pronunciato sulla falsità del parere). In ogni caso il Consiglio di Stato ha modificato la sentenza del TAR, cancellando la condanna al pagamento di tutte le spese di giudizio da parte del Comune.
Il Consiglio di Stato ha confermato DEFINITIVAMENTE quanto sempre sostenuto dal Comitato e da Legambiente in ordine all’illegittimità dell’iter amministrativo seguito da Ecoidea, dalla Provincia e dalla Regione.
Comitato contro il cogeneratore – Legambiente “ PERLA BLU”
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